Studenti Stranieri
Studenti stranieri: inserimento nelle scuole italiane
Gli studenti stranieri che intendono proseguire gli studi presso istituzioni scolastiche italiane, e che siano ancora in età, secondo l’ordinamento scolastico italiano, di obbligo scolastico, vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il collegio docenti deliberi diversamente tenendo conto:
-dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno, che può determinare l’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all’età anagrafica;
-dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno;
- del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza;
-del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.
Qualora invece, gli studenti stranieri non siano più soggetti all’obbligo scolastico secondo l’ordinamento italiano, e devono iscriversi presso le istituzioni scolastiche di istruzione secondaria superiore, devono alternativamente richiedere l’ equipollenza al diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione, se cittadino comunitario, ovvero il Consiglio di Classe dell’istituzione scolastica cui l’alunno aspira ad iscriversi, valuterà l’accoglimento della richiesta, eventualmente subordinandolo al superamento di prove integrative ritenute necessarie ed avendo a riferimento il requisito dell’età, che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi in Italia.
I documenti da dover presentare, direttamente ad una istituzione scolastica italiana scelta per l’inserimento dello studente sono i seguenti:
-certificato che attesti gli anni di scolarità o il titolo di studio recante firma del Dirigente scolastico della scuola frequentata nel Paese straniero, legalizzata dall’Autorità diplomatica o consolare italiana in loco;
-dichiarazione di valore accompagnata dalla traduzione in lingua italiana del titolo (certificata e giurata, conforme al testo straniero)o del certificato che attesti gli anni di scolarità, da parte dell’Autorità diplomatica o consolare italiana operante nel Paese in cui il documento e stato prodotto;
Normativa:
D.l.vo n 297/1994 dell’art.192 comma 3